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DONNA ISABELLA GLINNI

- Romanzo -

Rachele Zaza Padula
 

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PARTE I
V - ( Testamento )

Acerenza, 5 aprile, 1780

Col Nome di Dio = Oggi che sono li cinque del Mese di Aprile dell’anno mille Settecento Ottanta, 1780, nella città di Acerenza Capitale in Provincia di Basilicata Regnante Ferdinando II per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec: ec: Duca di Parma, Piacenza ec: ec: Principe Ereditario della Spagna ec. ec.
Ad istanza e richiesta fattaci per parte del Reverendissimo Signor Don Filippo Glinni, Dottore dell’una e l’altra legge e Arcidiacono della Metropolitana Chiesa di questa città di Acerenza, ci siamo personalmente conferiti nella palazziata del medesimo nella quale coabita unitamente col Signor Don Nicolò Glinni suo fratello, con tutti della di lui famiglia, ch’è nel rispetto di questa città, e propriamente nella contrada del Portello, giusta la casa del Reverendo Signor Don Carlo Gilio da un lato e dall’altro lato la casa del magnifico Canio Sangermano; dove giunti in una camera di detto Palazzo, abbiamo rattrovato detto Signor Arcidiacono in piedi, caminando per dentro detta camera, ma alquanto paziente con qualche acciacco di petto, solito patimento che da più anni ave sofferto; ma per grazia di Dio sanissimo di mente, e nella sua perfettissima loquela parimenti esistente, il quale considerando il stato fragile e caduco dell’umana natura e che nulla cosa sia più certa della morte, siccome l’è incerta l’ora di quella, ha risoluto fare, come sa il presente suo ultimo nuncupativo testamento, quale vuole che vaglia per testamento nuncupativo, testamentum in scriptis, donazione causa mortis, ed in ogn’altro modo che dalle leggi le vien pensando, rivocando, ed annullando ogni altra disposizione sin oggi fatta, volendo che la sua disposizione abbia ad avere il suo debito effetto , senza che vi si possa aggiungere o detrarre cosa alcuna per natura di Legge falcidia o Isabellianica .= In qualità di fedel Cristiano, e Sacerdote Cattolico, raccomanda l’anima sua all’Onnipotente Iddio,Padre, Figliuolo, e Spirito Santo;all’Immaculata Vergine Santissima, al glorioso Patriarca San Giuseppe; al glorioso San Canio, Protettore, e tutelare di questa Metropolitana Chiesa, della quale egli ne gode la prima dignità Arcidiaconale; al glorioso San Filippo Neri Antistite, di cui ne porta il nome; ed a tutti li Santi della Corte Celeste, affinché l’intercedano da sua divina Maestà, per li meriti del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, la remissione dei suoi peccati, e farlo partecipe della gloria Eterna del Paradiso.=E perché il capo, e principio di qualsivoglia testamento è L’istituzione degli eredi, senza della quale ogni testamento si rende nullo, ed invalido,perciò uniformandosi, e rimettendosi esso testatore alle Pie, ed economiche disposizioni fatte da suoi magiori, cioè dal fu Domenico Glinni suo Padre; dal fu Canonico Don Canio, e dal Signor Nicolò Glinni suoi fratelli, crea, nomina, e fa a se suoi Eredi Universali, e particolari nella sua terza parte dell’Asse della Casa in proprietà i due suoi nipoti Dottor Saverio Canonico Glinni, e dottor Don Canio, ed eredi usufruttuari li suddetti due proprietari cogli altri suoi Nipoti, e fratelli de’ medesimi, che sono Don Filippo, Don Giuseppe, e Don Vincenzo Glinni, tutti figli del riferito Don Nicolò suo Fratello, purchè stiano in unione, dichiarando ancora che anche il Dottor Don Saverio s’intenda istituito erede nella proprietà, purchè viva unito con detto Dottor Don Canio, e vivano in comunità, ma volendosi dividere, non debba pretendere porzione di proprietà, ma debba essere considerato come gli altri nipoti, de’ quali volendosi anche qualcheduno di essi dividere dal sudetto Dottor Don Canio, che oggi rappresenta la casa, e si trova carico di figli, debbasi allo stesso dare dalla porzione d’esso testatore Iure legati pro una vice tantum la somma di ducati dieci, e tutto il di più della sua porzione della casa debbalisi nella proprietà come nell’usufrutto restare in beneficio di detto Dottor Don Canio, il quale fu non men da esso, che dal padre, e dal riferito fu Canonico Don Canio destinato a casarsi, e rappresentare la di lor famiglia.= E perciò avendo creato suoi eredi universali, e particolari nella proprietà di detta sua terza parte de’ beni li soli due suoi Nipoti Canonico Don Saverio, e Dottor Don Canio Glinni colli suddetti patti, e condizioni, sostituisco alla suddetta proprietà in futurum dopo la morte di detto Dottor Don Canio Glinni li figli del medesimo Maschi, ed in deficienza della Linea Maschile, succeder debba la Linea femminile, e figli de’ figli, de’ figli così maschi, come femine, che saranno discendenti dal riferito Dottor Don Canio in futurum, con condizione ancora, che de’ figli maschi del medesimo, se ne debba casare sempre uno, che si stimerà opportuno dalli magiori della casa in qualunque grado.= E perché fuori di detta terza parte di beni della casa a se spettante come beni Paterni, trovasi da esso Testatore fatto acquisto d’alcuni corpi stabili, comprati di suo proprio peculio, che sono una Massaria di fabbrica, con territori fattizzali in quantità circa cento cinquanta tomola, sita, e posta nella contrada di Belloluogo, e più nell’istessa contrada un pizzo di territorio franco, e libero di circa tomola dodici; e più nella contrada di Santo Arcangelo un altro pezzo di territorio franco, e libero di capacità di tomola venti; più una camera col sottano lamiato, in dove al presente esso Testatore dorme, vuole ed ordina che detti beni non s’intendano nella Comunità, ma che restano da ora assegnati Iure, et nomine Patrimonij in beneficio di quel figlio di detto Dottor Canio Glinni erede istituito, e di lui successori in futurum descendenti della linea mascolina e questo anche coll’espresso consenso, e beneplacito del riferito Signor Don Nicolò suo Fratello, che si è trovato qui presente, ed ha dato il di lui consenso alla presente disposizione; e questa mancando, dalla linea femminina sempre discendente da detto Signor Don Canio suo erede, che ascenderà allo stato ecclesiastico, e qualora fussero più figli che ascendessero allo stato ecclesiastico, debbano detti beni ripartirsi, ed assegnarsi per li Patrimoni de’ medesimi, senza che si potessero detti beni vendere, o alienare, ma che sempre si conservassero in famiglia, col peso però. che essendone Sacerdoti, questi siano obbligati celebrare due Sante Messe lette una nel giorno del gloriosi San Giuseppe, e l’altra nel giorno della Concezione Santissima, in suffragio dell’anima d’esso Testatore; ed essendo di detti beni usufruttuario detto Dottor Don Canio, e quel figlio del medesimo istituito a rappresentare la casa, e così continuarsi in futurum, et in perpetuum da’ discendenti del medesimo, per essere tale la sua volontà.= Soggiungendo, che quantunque tra li figli di detto Don Nicolò suo fratello, vi sia anche il Dottor Fisico Don Antonio Glinni, che è anche Nipote ad esso Testatore, e non l’ha contemplato come gl’altri nell’usufrutto dei suoi beni, questo è dipeso perché ave esso abbandonato la casa, con essersene uscito, e contratto matrimonio senza intelligenza, ne dei suoi Genitori, ne d’esso Testatore di lui Zio, ma ciò non ostante, uniformandosi alla sua disposizione già fatta di voler, che la casa, e famiglia si dovesse rappresentare soltanto dal riferito Signor Don Canio, e chiunque delli Fratelli del medesimo intendere non vivere nell’unione, e separati dalla casa, se li dovesse dal detto Dottor Don Canio suo erede proprietario dare soltanto docati dieci per atto di gratitudine, e perciò trovandosi detto Don Antonio già separato dalla casa, e contratto matrimonio contro la sua volontà, e de’ di lui genitori, vuole che detto suo Erede proprietario, seguita la morte di esso Testatore pro una vice tantum, dia al medesimo Don Antonio li docati dieci,e ciò per atto di mera gratitudine.= Idem dichiara, che mentre fu Vicario Capitolare, dalli frutti del Vicariato si comprò un servizio di tavola d’argento consistente in dodici posate, coltellaccio, forcone, e cucchiaione, ed altro, questo lo lascia per comodo della casa, acciò che tutti ne abbiano l’uso, e se ne possano servire fin tanto, che viveranno nell’unione, come sopra, li suddetti suoi nipoti, ma che la proprietà abbia sempre da restare per servizio di detto Dottor Don Canio, e Don Saverio, eredi proprietarij, ed successori del medesimo.= Idem dichiara che pure la biblioteca debbasi considerare bene comune acciò che tutti di famiglia ne abbiano l’uso, e se ne possano servire fin tanto, che viveranno nell’unione, come sopra, li suddetti nipoti, ma che la proprietà abbia sempre da restare per servizio di detto Dottor Don Canio, e Don Saverio, eredi proprietari, ed successori del medesimo: lascia la custodia e la salvaguardia di essa biblioteca a Donna Isabella, figlia di Don Filippo, che ave sempre nutrito amore per la conoscenza, e a Don Giuseppe, nipote amatissimo e alunno devoto, che ha fatto dello studio unica ragione di vita, tanto da ottenere fama fuori i confini della nostra terra. = Idem dichiara, che esso testatore quantunque abbia una sorella, chiamata Donna Caterina Glinni, la quale fu maritata col fu Don Gerardo Pugliese, questa fu decentemente maritata, e dotata, e sulla dote vi si impiegò anche la somma di docati cento de proprio d’esso Testatore, ed ordina a detti suoi Nipoti eredi, che siccome egli conserva molta obbligazione a Donn’Anna Lucrezia Nicolò, moglie del riferito Don Nicolò suo fratello, per averlo accudito, e trattato da vero Fratello, così essi suoi eredi la debbano ubbidire, e stimare da buona, e saggia Madre, quale l’è stata, ed è, e non privarla dei suoi beni ereditarij, di lei vita durante, volendo che ne sia anche Signora, e padrona mentre vive.= E finalmente volendo che il suo cadavere sia seppellito nella Metropolitana Chiesa, nella sepoltura di tutti li sacerdoti del Reverendissimo capitolo, lascia esecutori testamentarij della presente sua ultima volontà il Molto Reverendo Canonico Signor Don Francesco Saverio Segni, ed il Dottor Don Canio Giuseppe Bigotti , suoi Nipoti Cugini, a quali raccomanda l’esatta osservanza della presente sua disposizione, et die declaravit, disposuit, et testatus est.= Quibus omnibus sic peractis requisiti nos fuimus, ut de predictis publicum conficere debemus actum, nos autem unde et ad fide.= Presenti= Il Magnifico Antonio Gilio Regio Giudice a contratti, e per testimonij, il Signor Dottor Teologo Don Scipione Pettuzzi ; Don Carlo Maria Polosa ; Don Saverio La Miranda ; Don Canio Sangermano ; Pasquale Morano ; Giovanni Smaldone, e Canio Smaldone d’Acerenza.“

Antonio Segni Notaio

 

Parte V - Segue >>   

 

 

 

 

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