PARTE IV
- ( Testamento )
Acerenza, 5
aprile, 1780
Col Nome di Dio = Oggi che sono li cinque del Mese di Aprile dell’anno
mille Settecento Ottanta, 1780, nella città di Acerenza Capitale in
Provincia di Basilicata Regnante Ferdinando II per la grazia di Dio Re
delle due Sicilie, di Gerusalemme ec: ec: Duca di Parma, Piacenza ec:
ec: Principe Ereditario della Spagna ec. ec.
Ad istanza e richiesta fattaci per parte del Reverendissimo Signor Don
Filippo Glinni, Dottore dell’una e l’altra legge e Arcidiacono della
Metropolitana Chiesa di questa città di Acerenza, ci siamo personalmente
conferiti nella palazziata del medesimo nella quale coabita unitamente
col Signor Don Nicolò Glinni suo fratello, con tutti della di lui
famiglia, ch’è nel rispetto di questa città, e propriamente nella
contrada del Portello, giusta la casa del Reverendo Signor Don Carlo
Gilio da un lato e dall’altro lato la casa del magnifico Canio
Sangermano; dove giunti in una camera di detto Palazzo, abbiamo
rattrovato detto Signor Arcidiacono in piedi, caminando per dentro detta
camera, ma alquanto paziente con qualche acciacco di petto, solito
patimento che da più anni ave sofferto; ma per grazia di Dio sanissimo
di mente, e nella sua perfettissima loquela parimenti esistente, il
quale considerando il stato fragile e caduco dell’umana natura e che
nulla cosa sia più certa della morte, siccome l’è incerta l’ora di
quella, ha risoluto fare, come sa il presente suo ultimo nuncupativo
testamento, quale vuole che vaglia per testamento nuncupativo,
testamentum in scriptis, donazione causa mortis, ed in ogn’altro modo
che dalle leggi le vien pensando, rivocando, ed annullando ogni altra
disposizione sin oggi fatta, volendo che la sua disposizione abbia ad
avere il suo debito effetto , senza che vi si possa aggiungere o
detrarre cosa alcuna per natura di Legge falcidia o Isabellianica .= In
qualità di fedel Cristiano, e Sacerdote Cattolico, raccomanda l’anima
sua all’Onnipotente Iddio,Padre, Figliuolo, e Spirito
Santo;all’Immaculata Vergine Santissima, al glorioso Patriarca San
Giuseppe; al glorioso San Canio, Protettore, e tutelare di questa
Metropolitana Chiesa, della quale egli ne gode la prima dignità
Arcidiaconale; al glorioso San Filippo Neri Antistite, di cui ne porta
il nome; ed a tutti li Santi della Corte Celeste, affinché l’intercedano
da sua divina Maestà, per li meriti del preziosissimo Sangue di Gesù
Cristo, la remissione dei suoi peccati, e farlo partecipe della gloria
Eterna del Paradiso.=E perché il capo, e principio di qualsivoglia
testamento è L’istituzione degli eredi, senza della quale ogni
testamento si rende nullo, ed invalido,perciò uniformandosi, e
rimettendosi esso testatore alle Pie, ed economiche disposizioni fatte
da suoi magiori, cioè dal fu Domenico Glinni suo Padre; dal fu Canonico
Don Canio, e dal Signor Nicolò Glinni suoi fratelli, crea, nomina, e fa
a se suoi Eredi Universali, e particolari nella sua terza parte
dell’Asse della Casa in proprietà i due suoi nipoti Dottor Saverio
Canonico Glinni, e dottor Don Canio, ed eredi usufruttuari li suddetti
due proprietari cogli altri suoi Nipoti, e fratelli de’ medesimi, che
sono Don Filippo, Don Giuseppe, e Don Vincenzo Glinni, tutti figli del
riferito Don Nicolò suo Fratello, purchè stiano in unione, dichiarando
ancora che anche il Dottor Don Saverio s’intenda istituito erede nella
proprietà, purchè viva unito con detto Dottor Don Canio, e vivano in
comunità, ma volendosi dividere, non debba pretendere porzione di
proprietà, ma debba essere considerato come gli altri nipoti, de’ quali
volendosi anche qualcheduno di essi dividere dal sudetto Dottor Don
Canio, che oggi rappresenta la casa, e si trova carico di figli, debbasi
allo stesso dare dalla porzione d’esso testatore Iure legati pro una
vice tantum la somma di ducati dieci, e tutto il di più della sua
porzione della casa debbalisi nella proprietà come nell’usufrutto
restare in beneficio di detto Dottor Don Canio, il quale fu non men da
esso, che dal padre, e dal riferito fu Canonico Don Canio destinato a
casarsi, e rappresentare la di lor famiglia.= E perciò avendo creato
suoi eredi universali, e particolari nella proprietà di detta sua terza
parte de’ beni li soli due suoi Nipoti Canonico Don Saverio, e Dottor
Don Canio Glinni colli suddetti patti, e condizioni, sostituisco alla
suddetta proprietà in futurum dopo la morte di detto Dottor Don Canio
Glinni li figli del medesimo Maschi, ed in deficienza della Linea
Maschile, succeder debba la Linea femminile, e figli de’ figli, de’
figli così maschi, come femine, che saranno discendenti dal riferito
Dottor Don Canio in futurum, con condizione ancora, che de’ figli maschi
del medesimo, se ne debba casare sempre uno, che si stimerà opportuno
dalli magiori della casa in qualunque grado.= E perché fuori di detta
terza parte di beni della casa a se spettante come beni Paterni, trovasi
da esso Testatore fatto acquisto d’alcuni corpi stabili, comprati di suo
proprio peculio, che sono una Massaria di fabbrica, con territori
fattizzali in quantità circa cento cinquanta tomola, sita, e posta nella
contrada di Belloluogo, e più nell’istessa contrada un pizzo di
territorio franco, e libero di circa tomola dodici; e più nella contrada
di Santo Arcangelo un altro pezzo di territorio franco, e libero di
capacità di tomola venti; più una camera col sottano lamiato, in dove al
presente esso Testatore dorme, vuole ed ordina che detti beni non
s’intendano nella Comunità, ma che restano da ora assegnati Iure, et
nomine Patrimonij in beneficio di quel figlio di detto Dottor Canio
Glinni erede istituito, e di lui successori in futurum descendenti della
linea mascolina e questo anche coll’espresso consenso, e beneplacito del
riferito Signor Don Nicolò suo Fratello, che si è trovato qui presente,
ed ha dato il di lui consenso alla presente disposizione; e questa
mancando, dalla linea femminina sempre discendente da detto Signor Don
Canio suo erede, che ascenderà allo stato ecclesiastico, e qualora
fussero più figli che ascendessero allo stato ecclesiastico, debbano
detti beni ripartirsi, ed assegnarsi per li Patrimoni de’ medesimi,
senza che si potessero detti beni vendere, o alienare, ma che sempre si
conservassero in famiglia, col peso però. che essendone Sacerdoti,
questi siano obbligati celebrare due Sante Messe lette una nel giorno
del gloriosi San Giuseppe, e l’altra nel giorno della Concezione
Santissima, in suffragio dell’anima d’esso Testatore; ed essendo di
detti beni usufruttuario detto Dottor Don Canio, e quel figlio del
medesimo istituito a rappresentare la casa, e così continuarsi in
futurum, et in perpetuum da’ discendenti del medesimo, per essere tale
la sua volontà.= Soggiungendo, che quantunque tra li figli di detto Don
Nicolò suo fratello, vi sia anche il Dottor Fisico Don Antonio Glinni,
che è anche Nipote ad esso Testatore, e non l’ha contemplato come
gl’altri nell’usufrutto dei suoi beni, questo è dipeso perché ave esso
abbandonato la casa, con essersene uscito, e contratto matrimonio senza
intelligenza, ne dei suoi Genitori, ne d’esso Testatore di lui Zio, ma
ciò non ostante, uniformandosi alla sua disposizione già fatta di voler,
che la casa, e famiglia si dovesse rappresentare soltanto dal riferito
Signor Don Canio, e chiunque delli Fratelli del medesimo intendere non
vivere nell’unione, e separati dalla casa, se li dovesse dal detto
Dottor Don Canio suo erede proprietario dare soltanto docati dieci per
atto di gratitudine, e perciò trovandosi detto Don Antonio già separato
dalla casa, e contratto matrimonio contro la sua volontà, e de’ di lui
genitori, vuole che detto suo Erede proprietario, seguita la morte di
esso Testatore pro una vice tantum, dia al medesimo Don Antonio li
docati dieci,e ciò per atto di mera gratitudine.= Idem dichiara, che
mentre fu Vicario Capitolare, dalli frutti del Vicariato si comprò un
servizio di tavola d’argento consistente in dodici posate, coltellaccio,
forcone, e cucchiaione, ed altro, questo lo lascia per comodo della
casa, acciò che tutti ne abbiano l’uso, e se ne possano servire fin
tanto, che viveranno nell’unione, come sopra, li suddetti suoi nipoti,
ma che la proprietà abbia sempre da restare per servizio di detto Dottor
Don Canio, e Don Saverio, eredi proprietarij, ed successori del
medesimo.= Idem dichiara che pure la biblioteca debbasi considerare bene
comune acciò che tutti di famiglia ne abbiano l’uso, e se ne possano
servire fin tanto, che viveranno nell’unione, come sopra, li suddetti
nipoti, ma che la proprietà abbia sempre da restare per servizio di
detto Dottor Don Canio, e Don Saverio, eredi proprietari, ed successori
del medesimo: lascia la custodia e la salvaguardia di essa biblioteca a
Donna Isabella, figlia di Don Filippo, che ave sempre nutrito amore per
la conoscenza, e a Don Giuseppe, nipote amatissimo e alunno devoto, che
ha fatto dello studio unica ragione di vita, tanto da ottenere fama
fuori i confini della nostra terra. = Idem dichiara, che esso testatore
quantunque abbia una sorella, chiamata Donna Caterina Glinni, la quale
fu maritata col fu Don Gerardo Pugliese, questa fu decentemente
maritata, e dotata, e sulla dote vi si impiegò anche la somma di docati
cento de proprio d’esso Testatore, ed ordina a detti suoi Nipoti eredi,
che siccome egli conserva molta obbligazione a Donn’Anna Lucrezia
Nicolò, moglie del riferito Don Nicolò suo fratello, per averlo
accudito, e trattato da vero Fratello, così essi suoi eredi la debbano
ubbidire, e stimare da buona, e saggia Madre, quale l’è stata, ed è, e
non privarla dei suoi beni ereditarij, di lei vita durante, volendo che
ne sia anche Signora, e padrona mentre vive.= E finalmente volendo che
il suo cadavere sia seppellito nella Metropolitana Chiesa, nella
sepoltura di tutti li sacerdoti del Reverendissimo capitolo, lascia
esecutori testamentarij della presente sua ultima volontà il Molto
Reverendo Canonico Signor Don Francesco Saverio Segni, ed il Dottor Don
Canio Giuseppe Bigotti , suoi Nipoti Cugini, a quali raccomanda l’esatta
osservanza della presente sua disposizione, et die declaravit,
disposuit, et testatus est.= Quibus omnibus sic peractis requisiti nos
fuimus, ut de predictis publicum conficere debemus actum, nos autem unde
et ad fide.= Presenti= Il Magnifico Antonio Gilio Regio Giudice a
contratti, e per testimonij, il Signor Dottor Teologo Don Scipione
Pettuzzi ; Don Carlo Maria Polosa ; Don Saverio La Miranda ; Don Canio
Sangermano ; Pasquale Morano ; Giovanni Smaldone, e Canio Smaldone
d’Acerenza.“
Antonio Segni
Notaio
Parte V -
Segue >>
|