A P P E N D I C E
MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 24 dicembre 1986
Modificazione alle disposizioni concernenti i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono
essere provviste le navi
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL
MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico
coordinato del regolamento che stabilisce le condizioni speciali
richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono
essere provviste le navi mercantili;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana
in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1972, n. 1154;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282 che, modificando il citato art. 88
della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della
marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle di cui all'art.
88 medesimo;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1976 che ha aggiornato le suddette
tabelle;
Considerata l'opportunità di aggiornare ulteriormente le suddette tabelle
di dotazione dei medicinali e di meglio individuare i limiti di
applicabilità del citato decreto interministeriale 21 maggio 1976 al
naviglio mercantile;
DECRETA
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le
navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi
da diporto, dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di
medicatura ed utensili vari indicati nell'elenco allegato,
Roma, addì 24 dicembre 1986
Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN
Il Ministro della marina mercantile
DEGAN
ISTRUZIONI
TABELLE:
Tabella A: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui
debbono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella A, al
punto 52, contenuta nel regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo,
del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
navigazione nazionale ed internazionale costiera, così come definita nella
predetta tabella A, del regolamento di sicurezza ai punti 51 e 49;
pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma
terzo, del citato regolamento per la pesca marittima.
Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario
previsto da questa tabella le imbarcazioni da diporto così come definite
dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abilitate alla navigazione
senza alcun limite.
Tabella B: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui
debbono essere provviste le navi abilitate alla:
navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella A, del
regolamento di sicurezza, al punto 50;
pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9, comma
quarto, del predetto regolamento per la pesca marittima.
Tabella C:
navigazione internazionale breve e lunga, così come definita nella citata
tabella A del regolamento di sicurezza, ai punti 48 e 47;
pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9,
comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.
Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario
previsto da questa tabella le navi da diporto così come definite
dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51.
Per gli articoli seguiti da doppio asterisco (**), sulle navi petroliere o
imbarcanti carichi pericolosi, la quantità deve essere triplicata
(decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; decreto
ministeriale 10 settembre 1969).
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