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IGIENE NAVALE

ANTONIO MOLFESE
 

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A P P E N D I C E

 

MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 24 dicembre 1986

Modificazione alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282 che, modificando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle di cui all'art. 88 medesimo;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1976 che ha aggiornato le suddette tabelle;
Considerata l'opportunità di aggiornare ulteriormente le suddette tabelle di dotazione dei medicinali e di meglio individuare i limiti di applicabilità del citato decreto interministeriale 21 maggio 1976 al naviglio mercantile;

 

DECRETA


Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto, dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura ed utensili vari indicati nell'elenco allegato,

Roma, addì 24 dicembre 1986

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

 

ISTRUZIONI

TABELLE:
Tabella A: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui debbono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella A, al punto 52, contenuta nel regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
navigazione nazionale ed internazionale costiera, così come definita nella predetta tabella A, del regolamento di sicurezza ai punti 51 e 49;

pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del citato regolamento per la pesca marittima.
Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario previsto da questa tabella le imbarcazioni da diporto così come definite dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abilitate alla navigazione senza alcun limite.
Tabella B: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui debbono essere provviste le navi abilitate alla:
navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella A, del regolamento di sicurezza, al punto 50;
pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9, comma quarto, del predetto regolamento per la pesca marittima.
Tabella C:
navigazione internazionale breve e lunga, così come definita nella citata tabella A del regolamento di sicurezza, ai punti 48 e 47;
pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.
Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario previsto da questa tabella le navi da diporto così come definite dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51.
Per gli articoli seguiti da doppio asterisco (**), sulle navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, la quantità deve essere triplicata (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; decreto ministeriale 10 settembre 1969).
 

 

 

 

 

 

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