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Primo Regolamento Edilizio del Comune di Spinoso - 1882

SPINOSO


PRIMO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SPINOSO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21 MAGGIO 1882



CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari



ART. 1 Chiunque vuoi intraprendere lavori di restauri di vecchi edifici, o fare nuove costruzioni nell’abitato di questo Comune deve preventivamente avvertirne l’Autorità Municipale.



ART. 2 Il Sindaco, dopo avere inteso il parere di una speciale Commissione Edilizia, stabilirà il modo come debbansi eseguire le costruzioni o restauri di edifici in quanto alla loro esteriorità.



ART. 3 Il Sindaco vigilerà, dando gli ordini opportuni, che le impalcature per tali lavori riescano di niun pericolo tanto per i muratori, che per i passanti e per il pubblico.





CAPO SECONDO

Commissione Edilizia e sue attribuzioni



ART. 4 Una Commissione Edilizia, composta di cinque membri, sarà nominata dal Consiglio Comunale nella sessione ordinaria d’autunno. Due almeno dei suoi membri saranno Consiglieri Comunali, fra i quali, ove si trovi il Sindaco, terrà egli la presidenza, che altrimenti spetterà al più anziano dei Consiglieri.

La commissione durerà in carica tre anni ed i suoi membri potranno sempre essere rieleggibili.



ART. 5 Incombenze di tale Commissione saranno:

1° Di vigilare affinché le disposizioni del presente Regolamento siano rigorosamente osservate, e di riferire al Sindaco ed alla Giunta tutto ciò che crederà necessario nell’interesse edilizio e della pubblica incolumità.

2° Di dare il suo parere sulla forma artistica delle nuove costruzioni, che si vogliono intraprendere, e su quella che s’intende adottare per la riforma dei vecchi edifici.

3° Di emettere il suo avviso sulla ammissibilità o inammissibilità delle domande, o progetti che si sottopongono al di lei esame, e di proporre tutte quelle modifiche, che le paiano più rispondenti al pubblico decoro e vantaggio.

4° Di vegliare infine che le opere venissero eseguite nel modo dichiarato ed approvato, e che non si adoprino materiali cattivi o difettosi, o la creta in cambio della calce, o travature tarlate o sottili a segno da non reggere al peso dei pavimenti o dei tetti.

5° Un impiegato municipale farà le veci di Segretario, e ne scriverà le deliberazioni, senza aver diritto a particolare compenso.

6° Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno al numero di tre. Mancando il Presidente, ne terrà luogo il membro più anziano. I suoi deliberativi saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.



ART. 6 Le denunce o domande di nuova opera edilizia, o di riforma di vecchie costruzioni devono essere redatte per iscritto su carta semplice, e in difetto di un allegato di disegno dell’opera, che qui a tutto rigore non si potrebbe esigere, stante la mancanza di persone tecniche, devono chiaramente indicare l’altezza dei muri che si vogliono elevare o riformare, e il numero, ampiezza e forma delle luci, il cornicione e sua forma, e tutte le altre misure necessarie; come pure contenere esatte e maggiori spiegazioni sul fronte del fabbricato, nel caso che debba sporgere su pubbliche strade o piazze.

Tali domande dovranno essere presentate al Sindaco, o a chi ne faccia le veci, il quale da parte sua curerà che siano immediatamente trasmesse al Presidente della Commissione pel di lei debito esame.



CAPO TERZO

Attribuzioni della Giunta Municipale e del Consiglio



ART. 7 Il Sindaco, dopo una settimana dalla presentazione della domanda dell’interessato deve convocare la Giunta Municipale per deliberare intorno ad essa.



ART. 8 Il Sindaco, inteso il parere della Commissione, provvede sul modo come debbansi eseguire le nuove costruzioni, o riformare gli antichi caseggiati.



ART. 9 Le deliberazioni della Giunta concernenti simili oggetti saranno immediatamente, o al massimo dopo tre giorni, notificate agli interessati.



ART.10 Contro le deliberazioni della Giunta si potrà appellare entro una settimana al Consiglio Comunale, il quale, inteso pure l’avviso della Commissione Edilizia, giudicherà definitivamente sul merito del reclamo in convocazione straordinaria e senza bisogno della speciale autorizzazione prefettizia.





CAPO QUARTO

Norme relative alle opere esterne dei fabbricati



ART.11 Nelle strade principali di questo abitato, vale a dire Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Corso Principe Umberto, strada Cavour, Palestro, Fontana Vecchia, Pietragrossa, Largo Magenta, strada Magenta, ed in tutte le Piazze, eccettuati i soli vicoli, tutte le parti che sono a piano di dette strade, o sollevate un metro e mezzo dal livello del suolo, devono aprirsi dalla parte interna delle case.



ART.12 Non si potrà costruire scala o gradino esterno, occupando una parte, sebbene infinitesima, degli orli delle strade. Sistemandosi o selciandosi una piazza, via o vicolo pubblici, i frontisti dovranno togliere i gradini esterni, e qualunque altra sporgenza restringente la via, o sconveniente all’aspetto, salvo si riconoscessero dalla Giunta

Municipale, dietro l’avviso della Commissione, veramente indispensabili al fabbricato, avuto riguardo al suo uso o destinazione, né si potesse provvedervi diversamente, giusta le norme particolari, che nei singoli casi siano suggerite dalla Commissione, ed approvate dalla Giunta. Potrà questa ancora, sentita la Commissione, ordinare la rimozione di simili gradini, ed altre sporgenze, come sedili fissi ed altri ingombri, anche nelle vie, delle quali non sia sistemato il suolo o riformato il selciato, qualora siano di grave ostacolo alla circolazione o deturpino di molto l’aspetto delle vie, previo i debiti compensi per diritti acquisiti.



ART.13 Nessuno potrà adattare o riformare tratti di selciati delle piazze, vie e vicoli pubblici vicino alle proprie case ed a proprio comodo o piacimento, senza averne riportato dall’Autorità Municipale il permesso, nel quale saranno espresse le condizioni dettate dalla Commissione, per essere osservate, sull’eseguimento dei lavori medesimi.



ART.14 Tutte le fabbriche nuove e quelle restaurate dovranno essere intonacate ed imbiancate dopo sei mesi dal loro compimento.



ART.15 Tutte le fabbriche vecchie ed i caseggiati dell’abitato, i quali non abbiano intonaco, o avendolo sia annerito a segno da fare una mostra indecente, dovranno, sia per il migliore aspetto del paese che per maggiore pulizia ed igiene, essere nuovamente intonacate ed imbiancate dai singoli proprietari, massime dal lato che risponde sulle strade o sulle piazze, dopo un anno dall’approvazione di questo Regolamento.

L’imbiancamento potrà essere rinnovato ed ordinato in avvenire quando ne sarà constatata l’assoluta necessità.



ART.16 Le nuove costruzioni, nei fronti sporgenti sulle piazze o strade principali, devono terminare con una cornice o altro ornamento architettonico, che sarà giudicato adatto dalla Commissione Edilizia, e non già col solo embrice o con la così detta “Romanella” ad uso degli edifici rurali.

Per le case aventi già la “Romanella”, o terminando a semplice embrice, le quali prospiciano alle strade principali e piazze pubbliche, provvederà in seguito il Consiglio Comunale.



ART.17 Nella costruzione di nuove logge e balconi, non si potranno usare né travi o palchi di legno, né ringhiere di legno; bensì si dovranno adottare assolutamente soglie in pietra, o lastre di ferro, o ringhiere anche di ferro.

Per le logge o balconi già esistenti, e che non si trovano in queste condizioni, dovrà provvedersi dagli interessati a norma del presente Regolamento entro un anno dalla sua pubblicazione.



ART.18 E proibito di fare uscire il fumo dai focolari delle case per aperture praticate nei muri esterni, e quindi lungo i muri dalla parte delle vie e piazze pubbliche; si è tenuto perciò nelle nuove costruzioni di elevare i comignoli al di sopra dei tetti, mediante condotti a tubi fumari interni.

Per la soppressione delle aperture da fumo lungo i muri già esistenti, provvederà in seguito il Consiglio Comunale.



ART.19 I proprietari di latrine ed altri smaltitoi di acque putride e di cucina, le quali vanno a cadere al di sopra o al livello del suolo nelle strade, piazze e vicoli o nelle adiacenze dell’abitato, apportando schifo e fetore ai passanti e nocumento alla pubblica salute dei cittadini, sono obbligati, quando abbiano fondi contigui al paese, di condottarli ivi entro mesi sei dall’approvazione del presente Regolamento, fino alla distanza di metri dieci dalle attigue case, a condotti sotterranei profondi almeno due metri dal livello del suolo, larghi un metro e coperti a volta o a lastre di pietre, oppure, quando ciò manchi, di ridurli a pozzi neri interni, ovvero sopprimerli addirittura.

Per lo spurgo dei pozzi neri questa Giunta andrà in seguito, ed in caso che le circostanze lo richiedono, a proporre al Consiglio Comunale un Regolamento speciale.

Qualora, ai sensi del primo comma di quest’articolo, un proprietario dovesse far passare il condotto e gli smaltitoi al di sotto di strade, piazze e vicoli pubblici, resta facoltato a fare le necessarie scavazioni sul suolo pubblico, purché ottemperi ai termini di tempo prefissigli dall’Autorità Municipale e rimetta indi la strada al pristino stato.



ART. 20 Qualora i proprietari di edifici posti lungo le vie manchino ad imbiancare i muri come all’art. 14, o a sostituire le ringhiere di ferro o le lastre di ferro o pietra come all’art. 17, oppure non riformeranno o sopprimeranno le fogne, come nell’art. precedente, l’Autorità Comunale potrà ordinare l’esecuzione dei lavori a spese dei proprietari.



ART. 21 Ad evitare che qualsiasi scritta, iscrizione, tabella o insegna, esposte in luoghi pubblici o al di sopra delle botteghe, possa riuscire indecente o scorretta nelle espressioni e nelle figure, dall’approvazione del presente Regolamento in avanti, non si potrà renderle ostensive al pubblico senza averne prima esibito il testo all’Autorità Municipale, ed ottenutane l’approvazione.





CAPO QUINTO

Dell’esecuzione dei lavori



ART. 22 I lavori, di cui si è già ottenuta l’approvazione, non potranno essere iniziati dall’interessato, se prima non abbia dato avviso al Sindaco del giorno preciso in cui intende cominciarli ad eseguire.



ART. 23 I Capomastri, Impresari e Muratori non inizieranno alcun lavoro senza essersi prima accertati che il Sindaco ne sia stato avvisato; oltre a ciò hanno l’obbligo di far osservare alla medesima Autorità i palchi di muratura, sia per le debite precauzioni e previdenze della loro vita che per la sicurezza dei passanti.



ART. 24 I materiali inutili e le calcine dovranno essere trasportati, a spese degl’impresari o dei proprietari interessati, nel fosso dell’Improsta, giusta precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data del 30 ottobre 1880.



ART. 25 Per regola generale non si può né si deve ingombrare con materiali di costruzione le strade o piazze pubbliche; tuttavia se non si possa fare diversamente, l’Autorità Municipale, dietro richiesta dell’interessato, potrà permettere una parziale occupazione del pubblico suolo, indicando il sito di deposito, e prescrivere un tempo più o meno breve, secondo l’importanza dell’opera.



ART. 26 Appena terminati i lavori, gli interessati sono obbligati a togliere gli steccati, palchi ed ogni altro ingombro fatto a causa di essi e rimettere al pristino stato lo spazio ingombrato.



ART. 27 L’Autorità Municipale e quelli della Commissione Edilizia avranno sempre il diritto di visitare ed ispezionare l’andamento dei lavori, e qualora il Sindaco osservi che non siano ottemperate le prescrizioni del presente Regolamento e che i materiali posti in opera siano di cattiva qualità, o le armature delle volte siano difettose, oppure uno della Commissione gli riferisca che sia stato variato il progetto già approvato, o che i materiali ed armature suddetti non siano a regola d’arte, potrà ordinare la sospensione oppure la demolizione dei lavori, previo l’adempimento delle prescrizioni di legge.





CAPO SESTO

Disposizioni penali e transitorie



ART. 28 Per l’accertamento delle contravvenzioni a questo Regolamento si procederà ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della Legge Comunale del 20 Marzo 1865 e i contravventori saranno soggetti alle pene di Polizia sancite dal Codice Penale e previste dall’art. 146 della ridetta Legge Comunale.



ART. 29 Il prodotto delle ammende sarà per due terzi attribuito al Comune e per un terzo all’Agente Municipale che scopre e riferisce le infrazioni del presente Regolamento.



ART. 30 Con la formazione di tale primo Regolamento Edilizio vengono bensì abrogate tutte le consuetudini e gli usi patri finora invalsi; però restano mantenute in vigore tutte le altre disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana ed Igiene, in data del 3 Giugno 1873 e del 21 Settembre detto anno, debitamente vistati dal Ministero dell’Interno, il primo in data del 20 Giugno 1873 ed il secondo in data del 7 Dicembre dell’anno medesimo.

Il presente Regolamento è stato votato all’unanimità dei suffragi raccolti dal Presidente per appello nominale, con l’assistenza dei Consiglieri Caputo Giandomenico e Maggi Giuseppe, e quindi approvato in tutte le sue parti dal Consiglio Comunale.

Esso avrà pieno vigore quindici giorni dopo la superiore approvazione del Ministero e regolare pubblicazione eseguitane a norma di legge.





Il Sindaco, Presidente: FILIPPO CAPUTO

I Consiglieri: GUARRACINO NICOLA, RANONE GIUSEPPE,

CAPUTO NICOLA, MAGGI BIASE, ROMANO

GIUSEPPE, MAGGI GIUSEPPE, CAPUTO

GIANDOMENICO.

Il Segretario: ANTONIO FURIATI







Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale di Basilicata in seduta del 13 Luglio 1882.



Per il Reggente Presidente

VITALE




Visto per l’omologazione del Ministero Lavori Pubblici ai sensi di legge.



Roma, 24 Luglio 1882


Per il Ministro
G. DEL GIUDICE

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