INDICE

Avanti >>

.

Convenzione con l'Autorità ecclesiastica per il suono delle campane - 1885

SPINOSO


CONVENZIONE CON L’AUTORITÀ ECCLESIASTICA PER IL SUONO DELLE CAMPANE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SPINOSO NEL DICEMBRE 1885


1. Nella Chiesa e Cappella le campane non si potranno suonare né un’ora prima di spuntare il sole, né un’ora dopo il tramonto, eccetto la notte del S. Natale, ed in quella precedente al giorno di tutti i morti.

Per quelle Cappelle o Chiese, dove prima di far giorno si celebrano le messe nella stagione invernale, per comodo dei cittadini, se ne potrà dare avviso con pochi rintocchi.



2. I segni dell’Ave Maria si potranno dare con le campane a distesa, ma non potranno eccedere cinque minuti, eccetto nelle solennità e loro vigilie, che si potranno suonare per dieci minuti.



3. I segni per le messe solenni, come di ogni altra sacra funzione, si potranno dare per tre volte, da non protrarsi per ognuna più di cinque minuti.



4. I segni di annunzio di morte non potranno durare più di cinque minuti.



5. L’annunzio di funzioni funebri potrà darsi la sera precedente ad un’ora e mezza dopo il tramonto del sole, con le campane a distesa, da non eccedere cinque minuti e con le stesse norme si potranno suonare durante le esequie, a più riprese, da non eccedere in tutto i dieci minuti.



6. Durante le processioni solenni si potranno suonare le campane a festa, e ad intervalli di dieci minuti, purché ogni ripresa non duri più di cinque minuti.



7. Le messe private si annunzieranno con pochi tocchi di campana.



8. Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo Regolamento saranno punite con le pene di polizia stabilite dal Codice Penale, giusto l’articolo 146 della Legge Comunale e Provinciale.



9. Per l’accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e pel procedimento, si osserveranno le pre­scrizioni degli articoli 147,148,149 della Legge suddetta.

Autore: .

 

[ Home ]  [Scrivici]